LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 2-11-1989
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI
PER LA FORMAZIONE DI PIANI DI CIRCOLAZIONE URBANA A SERVIZIO
DEI PORTATORI DI HANDICAP E DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 74
del 6 novembre 1989

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6  

 

di eliminare o ridurre le barriere architettoniche
presenti nelle strutture e negli spazi pubblici, sono obbligati
alla formazione ei piani di circolazione urbana i Comuni
aventi una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 5 del 1999 Articolo 29

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 18 del 1992 Articolo 36

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 16 del 1994 Articolo 38

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 9 del 1996 Articolo 28

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 35 del 1996 Articolo 7

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 2

 

 Contenuto dei piani di circolazione urbana
 1.  I piani di circolazione urbana, previsti dalla presente
legge, individuano prioritariamente i percorsi urbani protetti,
provvedono ad eliminare o ridurre le barriere architettoniche
presenti nelle strutture e negli spazi pubblici
dotando gli stessi di apposite aree di parcheggio, predispongono
il necessario adeguamento dell' arredo urbano
organizzando anche aree di sosta ed assicurano accurate
misure di segnaletica.
  2.  I piani di circolazione urbana sono adottati e approvati
dal Consiglio comunale e costituiscono variante allo
strumento urbanistico vigente.  La delibera consiliare di
approvazione diviene esecutiva ai sensi dell' art. 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62 e comporta la dichiarazione
di pubblica utilità  delle opere e l' urgenza e indifferibilità 
dei lavori.

 

 

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