ARTICOLO 2
Contenuto dei piani di circolazione urbana 1. I piani di circolazione urbana, previsti dalla presente legge, individuano prioritariamente i percorsi urbani protetti, provvedono ad eliminare o ridurre le barriere architettoniche presenti nelle strutture e negli spazi pubblici dotando gli stessi di apposite aree di parcheggio, predispongono il necessario adeguamento dell' arredo urbano organizzando anche aree di sosta ed assicurano accurate misure di segnaletica. 2. I piani di circolazione urbana sono adottati e approvati dal Consiglio comunale e costituiscono variante allo strumento urbanistico vigente. La delibera consiliare di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell' art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l' urgenza e indifferibilità dei lavori.
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